Finalmente riconosciuto in Cassazione il reato di truffa “romantica” o “affettiva”
La Cassazione con sentenza n. 25165/2019 condanna chi, fingendo sentimenti d’amore per una persona, la induce in errore prospettandole una vita insieme solo per farsi consegnare del denaro. In sostanza, se si fa credere alla vittima di vivere una storia d’amore volta alla convivenza o al matrimonio, si mette in atto un vero e proprio artifizio o raggiro richiesto dalla norma penale per configurare il reato di truffa.
La Corte d’Appello ha infatti confermato la sentenza che ha condannato un imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 1.500,00 € di multa, oltre al risarcimento del danno della persona offesa, per il delitto di truffa aggravata.
Si contesta all’imputato di “avere con artifizi e raggiri, consistiti nell’avviare una relazione sentimentale con la persona offesa (p.o.)(di molto più grande di lui), nel proporle falsamente l’acquisto in comproprietà di un appartamento (e poi di altro appartamento) consegnandole anche fotografie dello stesso, nel richiederle prestiti proponendole la cointestazione di quote societarie, indotto in errore la p.o circa l’effettivo acquisto dell’immobile e sulla situazione economica della propria società facendosi consegnare ingenti somme di denaro, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o.” L’imputato, all’esito del secondo giudizio a lui sfavorevole ricorre in Cassazione lamentando:
- come la Corte d’appello abbia erroneamente configurato nella sua condotta il reato di truffa, stante l’assenza di un’attività finalizzata a ingannare la persona offesa. Egli si sarebbe infatti limitato a ricevere prestiti volontariamente concessi dalla persona offesa;
- come il giudice di secondo grado non abbia compiuto alcuna valutazione autonoma del materiale probatorio prodotto, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa;
- il contenuto della motivazione a sostegno della irrogazione di una pena ritenuta eccessiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Ma fortunatamente la Cassazione con sentenza n. 25165/2019 rigetta il ricorso dell’imputato perché infondato. Si è ritenuto infatti che la persona offesa non abbia consegnato denaro all’imputato per perseguire finalità speculative trasparenti, ma per realizzare il progetto di andare a vivere insieme.
La Cassazione rileva come la Corte d’Appello abbia correttamente risposto “sottolineando che la condotta del ricorrente era consistita non (solo) nel simulare sentimenti d’amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l’investimento societario) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l’aspetto della verità ed a trarre in errore.”
Attenzione però. La Cassazione precisa che la truffa non si configuri per il semplice inganno riguardante i sentimenti del reo per la vittima. Si configura perché la menzogna circa i propri sentimenti si allinea con uno scenario studiato e simulato per manipolare gli stati mentali della vittima: le sue emozioni, le sue intenzioni e motivazioni. “Non c’è dubbio che l’imputato, nella presentazione di una falsa prospettiva di vita in comune, abbia indotto in errore la persona offesa, la quale, proprio perché coinvolta in una relazione sentimentale non poteva avere sospetti delle reali motivazioni che stavano dietro alle richieste di denaro.”
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Ph: Artem Beliaikin
QUESTO ARTICOLO È STATO IDEATO E SCRITTO DA ME SENZA L’AUSILIO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE